Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
Art. 55 — Punti di contatto europei
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee:
- a)costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;
- b)assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- c)gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.
Testo vigente dal 4 gennaio 2013
