Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
Art. 61 — Abrogazioni e modificazioni
Sono abrogati:
- a)l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- b)la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- c)l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee». All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo». L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 4 gennaio 2013
