Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 20
Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Testo vigente dal 15 maggio 1982
