L'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 e' corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85".

Testo vigente dal 15 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art8 · fonte su Normattiva