Norme in materia di attivita' produttive

Art. 4 — Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative

Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e' effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purche' entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonche' aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Testo vigente dal 21 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-11;140~art4 · fonte su Normattiva