Art. 15 — Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità
Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
Testo vigente dal 27 luglio 1991
