Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita' di mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Testo vigente dal 27 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art26 · fonte su Normattiva