E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

  • a)l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
  • b)la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
  • c)il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
  • d)l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realta' sociale e la formazione professionale;
  • e)il reperimento di alloggi;
  • f)la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
  • g)la tutela dell'associazionismo;
  • h)l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
  • i)la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
  • l)l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Testo vigente dal 12 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art3 · fonte su Normattiva