Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Art. 28 — Valore venale dell'immobile
L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Testo vigente dal 2 marzo 1985
