Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

Art. 7Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca

L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puo' avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Testo vigente dal 4 marzo 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-02-10;10~art7 · fonte su Normattiva