All'onere, valutato in lire 65 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si provvede a carico del Fondo per la mobilita' della manodopera, le cui disponibilita' sono corrispondentemente integrate con le modalita' stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 8 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-06;221~art2 · fonte su Normattiva