L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalita' entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 28 marzo 1990
