Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica

Art. 3 — Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale

All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9».

Testo vigente dal 23 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-15;12~art3 · fonte su Normattiva