Art. 12 — Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi
I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall'articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato. Le aziende sono tenute, altresi', all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'articolo 111, numeri 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
