Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varieta' vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varieta' di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varieta' di specie a semina primaverile.

Testo vigente dal 30 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;774~artunico · fonte del testo