Le norme di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il personale assunto in servizio temporaneo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza successivamente inquadrato nei ruoli ordinari del Corpo o mantenuto in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 399. Agli ufficiali e sottufficiali cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956. n. 699, qualora si trovino rispettivamente nelle condizioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali e da quella sullo stato dei sottufficiali, si estendono anche le norme relative alla concessione dell'indennita' per una sola volta in luogo di pensione.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art9 · fonte su Normattiva