Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti. Al personale di cui al comma precedente e' riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art32 · fonte su Normattiva