Art. 11
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.
Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva