Art. 13

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa. I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.

Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art13 · fonte su Normattiva