Art. 3
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La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967 · versione 0 su Normattiva