Art. 9
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, puo' con provvedimento motivato ridurre fino alla meta' i termini dei procedimenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, puo' con provvedimento motivato ridurre fino alla meta' i termini dei procedimenti.
Testo vigente dal 14 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 89 — Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese. 2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto…
Art. 128 — Determinazione dei giorni d'udienza
Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte …
Art. 154 — Redazione non immediata dei motivi della sentenza
1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il…
Art. 465 — Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato…
Art. 53
Abbreviazione dei termini 1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente…
Art. 400 — Provvedimenti per i casi di urgenza
Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.…
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art9 · fonte su Normattiva