Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' inserito il seguente: "Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi".
Testo vigente dal 15 luglio 1954
