L'articolo 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dall'articolo 81 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneita' previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite: dal direttore della divisione, forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente; da quattro membri scelti tra le seguenti categorie: funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello. Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli SO, 93 e 98 la Commissione giudicatrice puo' essere integrata da esperti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art17 · fonte su Normattiva