Dopo il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Il contributo e' corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita' speciali intestati alle medesime". Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento gia' posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' soppresso.

Testo vigente dal 21 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-05;209~art2 · fonte su Normattiva