Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' prorogato, ad ogni effetto, di due anni.
Testo vigente dal 7 marzo 1962
Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' prorogato, ad ogni effetto, di due anni.
Testo vigente dal 7 marzo 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art13 · fonte su Normattiva