I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art9 · fonte su Normattiva