Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

  • a)dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;
  • b)dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale;
  • c)dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilita' del "Fondo".

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;382~art8 · fonte su Normattiva