Norme per consentire il trapianto parziale di fegato

Art. 1 — Trapianto parziale di fegato

In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Testo vigente dal 20 dicembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;483~art1 · fonte del testo