Art. 1 — Trapianto parziale di fegato
In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.
Testo vigente dal 20 dicembre 1999
