Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli gia' indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtu' della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana. Nulla e' innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Provincie a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Testo vigente dal 30 settembre 1960
