Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;821~art1 · fonte su Normattiva