Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a "ottimo" nell'ultimo triennio.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;821~art3 · fonte su Normattiva