Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, e' inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1074~art18 · fonte su Normattiva