Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;457~art6 · fonte su Normattiva