L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: "Art. 73. - 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".
Testo vigente dal 4 dicembre 1989
