L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: "Art. 73. - 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".

Testo vigente dal 4 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;386~art10 · fonte su Normattiva