Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 2 — Collocamento mirato

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art2 · fonte su Normattiva