L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214. Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

Testo vigente dal 21 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-10;33~art2 · fonte su Normattiva