Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attivita' culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

Testo vigente dal 20 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-09;59~art2 · fonte su Normattiva