Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo e' aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che e' fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica. L'aggiornamento e' calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire. In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare e' quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari e' determinato, con le modalita' indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.
Testo vigente dal 9 aprile 1985
