Per quanto non e' espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art19 · fonte su Normattiva