Le deliberazioni motivate dalla commissione interministeriale sulle domande di assegnazione dell'indennizzo saranno, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portate a conoscenza degli interessati e diverranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro. Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per il tesoro, con suo decreto, liquidera' l'indennizzo fissato dalla commissione stessa. In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro decidera' in via definitiva, con suo decreto, previo parere della commissione interministeriale, sulla predetta istanza di riesame. Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1265~art5 · fonte su Normattiva