Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terra' conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonche' delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria. Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito. Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane e' stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.
Testo vigente dal 30 luglio 1964
