Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terra' conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonche' delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria. Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito. Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane e' stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.

Testo vigente dal 30 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;607~art2 · fonte su Normattiva