Art. 25 — Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi)
L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996. 3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni". La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non puo' comunque superare i trenta giorni. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile". L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
