Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 24 — Relazione sullo stato di attuazione

Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 29 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art24 · fonte su Normattiva