Norme per l'edilizia residenziale

Art. 34 — Piani esecutivi vigenti

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.

Testo vigente dal 19 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art34 · fonte su Normattiva