Art. 34 — Piani esecutivi vigenti
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.
Testo vigente dal 19 agosto 1978
