L'art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".

Testo vigente dal 2 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art12 · fonte del testo