Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione e' fatta a scrutinio di lista, con facolta' di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze. Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 2 marzo 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art2 · fonte del testo