Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 32 — Ricorrenti
Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonche' i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.
Testo vigente dal 24 agosto 1962
