Norme per l'esercizio del credito navale

Art. 10 — Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635

Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.

Testo vigente dal 19 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art10 · fonte su Normattiva