Norme per l'esercizio del credito navale
Art. 10 — Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635
Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 19 gennaio 1962
