1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota piu' volte per corrispondenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Testo vigente dal 5 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459~art18 · fonte su Normattiva