1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
Testo vigente dal 5 gennaio 2002
